Dimissioni volontarie on line come fare
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Dimissioni volontarie on line come fare
Dimissioni volontarie on line 2024 come fare
Qualsiasi rapporto di lavoro può essere reciso anticipatamente da una delle parti con una dichiarazione di volontà, oltre alla cessazione per licenziamento della parte datoriale, esso può anche cessare per espressa volantà del lavoratore mediante la presentazione delle "dimissioni volontarie on line 2021 ".
Anche in questo caso, le dimissioni secondo le disposizioni del codice civile art. 1373, sono un atto unilaterale, recettizio ed estrinsecativo di un diritto potestativo: in quanto proviene da una sola delle parti, acquista efficacia con l'avvenuta conoscenza da parte datoriale, produce effetti sulla sfera giuridica dell'altro soggetto del contratto.
Le dimissioni sono regolate dagli artt. 2118 e 2119 del c.c.. Devono essere rispettate i termini del preavviso come previsto dai contratti collettivi pena il pagamento, da parte del lavoratore, dell'indennità per il mancato preavviso. Non è necessario il termine del preavviso in caso di dimissioni per giusta causa.
Dimissioni volontarie on line 2024 come fare, preavviso
Per dimettersi, il lavoratore deve manifestare al datore di lavoro, per iscritto, la volonta di recedere dal rapporto di lavoro con i termini del preavviso. Al fine della validità delle stesse, esse devono essere e presentate on line sul sito dedicato.
È possibile procedere personalmente accedendo sul portale attraverso SPID, CIE o un PIN dispositivo che può essere richiesto collegandosi al portale dell'INPS.
Le dimissioni on line, possono anche essere presentate per mezzo di soggetti abilitati che sono:
- patronati;
- organizzazioni sindacali;
- commissioni di certificazione;
- enti bilaterali;
- con l’entrata in vigore del D. Lgs. 185/2016, anche consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni per giusta causa
La giusta causa è regolata dai contratti collettivi. Essa può riguardare la sfera, sia del lavoratore, sia quella del datore di lavoro.
A titolo esemplificativo costituisce una giusta causa:
- le esigenze di salute o motivi familiari del prestatore di lavoro;
- per quanto riguarda la sfera del datore di lavoro, può essere una giusta causa:
- un grave indempimento contrattuale come il mancato pagamento della retribuzione protratta per più mesi;
- il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In caso di dimissioni per giusta causa, il rapporto di lavoro cessa immediatamente ed è dovuta, da parte del datore di lavoro, l'indennita per il mancato preavviso.
Convalida delle dimissioni
Le dimissioni presentate dai lavoratori o dalle lavoratrici per cui vige il divieto di licenziamento, salvo i casi previsti dalla legge, devono essere validate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.
La procedura prevista è la seguente:
il prestatore di lavoro deve inviare le dimissioni al datore di lavoro;
deve presentarsi con una copia delle dimissioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio per la validazione delle stesse.
Devono essere validate le dimissioni dei prestatori di lavoro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- in caso di matrimonio della lavoratrice, che va dalla data delle pubblicazioni fino ad un anno dalla data di celebrazione;
- della lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio, che va dalla dall'inizio della gravidanza fino al compimento di tre anni del bambino;
- lavoratore padre fino al compimento di tre anni di età del bambino.
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