Il lavoro e la Costituzione
Lavoro nella Costituzione Italiana
La Costituzione rappresenta un punto di riferimento importante nello studio del diritto del lavoro. Contiene non solo i principi fondamentali che devono governare il mondo del lavoro, ma dispone anche su meterie specifiche. La Costituzione non si limita semplicemente all'enunciazione dei diritti e dei doveri del cittadino, ma si spinge sino alla concreta formulazione di un vero e proprio statuto del "lavoratore". In particolare, viene sancito:
- il diritto al lavoro;
- ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità al lavoro svolto tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
- i diritti irrinunciabili al riposo settimanale e alle ferie.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
(art. 1 comma 1 Cost.)
Lavoro «ogni tipo di attività o di funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società»
(art. 4 comma 2 Cost.)
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»
«è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»
(art. 3 comma 1 e 2)
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»
(art. 4 comma 1 Cost.)
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»
(art. 4 c. 2)
«la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»
(art. 35 c. 1)
«Il lavoratore ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e comunque sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa per se e la sua famiglia»
(art. 36 c.1)
«Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi»
(art. 36 c. 3)
«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»
(art. 37 c. 1 e 3)
vengono previsti interventi assistenziali e previdenziali in favore del lavoratore subordinato «in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»
(art. 38)
La libertà sindacale
(art. 39)
Il diritto allo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
(art. 40)
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