Lavoro occasionale accessorio
Il lavoro occasionale
Lavoro occasionale accessorio
Il lavoro occasionale può essere di due tipi:
- lavoro occasionale autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c., ovvero, contratto d'opera, "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV";
- lavoro occasionale accessorio che è stato introdotto dal decreto legislativo 276/2003, insieme ad altre tipologie di lavoro flessibile.
Il lavoro occasionale accessorio nel corso degli anni ha subito diverse modifiche prima con la legge 92/2012 (legge Fornero) e poi con il decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act). Infine con il Decreto Legge n. 25/2017, del 17 marzo 2017, convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017, con cui viene abrogato definitivamente il lavoro occasionale accessorio come era stato definito fino ad allora. L'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, reintroduce nel nostro ordinamento il lavoro occasionale “accessorio” 2017, con le forme e modalità di svolgimento definite nel pagina dedicata.
Lavoro occasionale accessorio fino al 17 marzo 2017
Il lavoro occasionale accessorio come introdotto dal decreto legislativo 276/2003, puntava, come oggi si dice, sulla cd. flexibility at the margin, cioè sulla tipologia non standard di contratti di lavoro al fine di incrementare il numero di occupati e a mitigare la rigidità in uscita rappresentata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che anche allora si tentò di modificare. Le modifiche vennero all’epoca sconfitte “in piazza” e inserite in un ddl destinato a restare su un “binario morto” fino ad essere riscoperte negli ultimi anni, prima con la L. 183/2010 e poi nel dibattito che ha portato all’approvazione della L. 92/2012 (Legge Fornero) e infine con le modifiche di cui al il decreto legislativo n. 23/2015. L'ultimo Decreto Legislativo ha comportato la riscrittura della normativa in materia di licenziamenti individuali (riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), ovvero, la riduzione dei casi nei quali si applica la cd. reintegra nel posto di lavoro, per meglio dire, abolizione della reintegra nel posto di lavoro nel caso di dichiarazione di illegitimità del licenziamento per tutti i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, ancorchè trattasi di aziende che superano i quindici dipendenti.
Il lavoro occasionale accessorio, fin dalla sua prima introduzione, era limitato a determinati settori produttivi come:
lavori domestici, di giardinaggio, di pulizie e manutenzione;
per l'insegnamento privato, per manifestazioni e per consegne porta a porta;
per attività agricole stagionali e piccoli imprenditori agricoli.
Inoltre, i lavoratori che potevano essere utilizzati erano i giovani con meno di 25 anni, tutti gli iscritti a un corso di studi (solo nei week end), gli iscritti all’università che potevano essere utilizzati tutto l’anno compreso anche il settore agricolo, i pensionati, i lavoratori a part time, i percettori di prestazioni previdenziali integrative e le casalinghe solo in agricoltura. I limiti economici prevedevano un compenso massimo:
pari a 3000 € per i percettori di prestazioni integrative;
di 5000 € per singolo committente per gli altri, che per prestazioni effettuate nell’ambito dell’impresa familiare, potevano fino ad arrivare a 10000 €.
La L. 92/2012 (Legge Fornero), ridusse le limitazioni originarie descritte sopra, estendendo l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio a tutti i settori produttivi, alle attività agricole stagionali e alle attività di piccoli imprenditori agricoli. I lavoratori che potevano essere utilizzati addesso, erano tutti e per tutti i settori compreso il settore agricolo se piccoli imprenditori e se non iscritti negli elenchi anagrafici. Inoltre, veniva ampliata la categoria dei commitenti, che oltre a tutti i privati, venivano inclusi le Pubbliche Amministrazione ed enti locali (con vincoli su contenimento spese e patto di stabilità) e tutti gli imprenditori commerciali e professionisti (con limite di 2000 € per lavoratore, nel rispetto del max di 5000 €). I limiti economici, prevedevano un compenso massimo di 5000 € per tutto l’anno solare e alla totalità dei committenti di cui al massimo 2000 € erogabili da imprenditori e professionisti. Il decreto legislativo n. 81/2015, consente ancora oggi di utilizzare il contratto di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi da parte di committenti imprenditori o professionisti, compresi le attività di piccoli imprenditori agricoli di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero, in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Inoltre, come previsto dall'art. 48 comma 3 lettera b del decreto legislativo n. 81/2015 "alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli". Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, possono essere resi nei limiti economici di compenso massimo netto di 7000 € per tutto l’anno solare e alla totalità dei committenti, di cui al massimo 2000 € erogabili da imprendintori e professionisti. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio possono essere effettuate solo tramite i buoni orari (voucher), numerati progressivamente e datati. I buoni orari possono essere acquistati secondo le seguenti modalità:
i committenti imprenditori o professionisti acquistano i carnet attraverso modalità telematiche presso il sito INPS ;
i privati possono acquistarli presso gli sportelli Inps oppure presso gli Uffici postali, le Banche Popolari e presso i tabaccai convenzionati.
I buoni di lavoro acquistati (voucher), devono essere attivati prima che il lavoratore da retribuire inizi l’attività utilizzando l’apposita procedura telematica (INPS) .
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, devono effettuare una comunicazione preventiva almeno 60 minuti prima l'inizio la prestazione di lavoro accessorio alla sede territoriale dell'Ispettorato Territoriale del lavoro competente, mediante posta elettronica (indirizzi di posta). La comunicazione deve riportare: i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo di lavoro, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Inoltre, i committenti, hanno l'obbligo di verifica del non superamento dei limiti economici. I committenti imprenditori agricoli, sono tenuti a comunicare nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Le comunicazioni possono essere effettuate anche cumulativamente per più lavoratori purché i dati, siano dettagliatamente ed analiticamente indicati per ciascuno dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 81/2015, tra l'altro, ha riformato:
la tipologia dei cosidetti contratti di lavoro flessibile previsti dal D.Lgs. 276/2003, determinado l'aumento della rigidità in entrata;
la riscrittura dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che ha compotato l'abolizione della reintegra nel posto di lavoro nel caso di dichiarazione di illegitimità del licenziamento per tutti i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, ancorchè trattasi di aziende che superano i quindici dipendenti.
L'aumento della rigidità in ingresso con la riforma dei contratti flessibili, doveva servire a giustificare e mitigare l'aumentata flessibilità in uscita con la riscrittura dell'art. 18.
L'effetto sul mercato del lavoro è stato immediato:
la non più conveniente utilizzazione da parte dei datori di lavoro dei contratti flessibili, ha comportato lo spostamento verso l'utilizzo in maniera indiscriminata del contratto di lavoro occasionale accessorio particolarmente flessibile;
un'eccessiva flessibilità in ingresso, determinata dal lavoro occasionale accessorio, l'aumento della flessibilità in uscita, determinata dalla riscrittura dell'art.18, ha comportato l'indebolimento del mercato del lavoro e la conseguenziale instabilità e contrazione dell'incontro domanda - offerta di lavoro.
La crescita continua dell'utilizzo dei voucher, particolarmente intensa nel periodo più recente con cifre da capogiro, è indicativo dell'uso distorto dei voucher usati per mascherare e coprire rapporti di lavoro in nero.
Le conseguenze sono state:
una maggiore precarietà dei lavoratori, soprattutto per i giovani lavoratori, con la riduzione delle tutele sul lavoro;
il mancato versamento dei tributi dovuti allo Stato, (ricordando che lo Stato sono tutti i cittadini);
il furto delle risorse sottratte alla collettività e l'ulteriore aggravio verso i soggetti che continunano ad operare nella legalità.
Per effetto dell'ammissibilità al referendum abrogativo della norma d'istituzione del lavoro accessorio e al al fine di scongiurare il referendum, è stato emanato il Decreto Legge n. 25/2017, con la quale tra l'altro, si è disposto l'abrogazione del lavoro occasionale accessorio di cui agli art. 48, 49 e 50 del D.lgs. n. 81/2015, (ora abrogati) con decorrenza dalla data di pubblicazione del D.L., ovvero, dal 17 marzo 2017. I buoni acquistati prima dell'entrata in vidore del D.L. n. 25/2017, potranno essere ancora utilizzati per tutto il 2017 con le modalità sopra descritti.
Il Decreto Legge n. 25/2017, del 17 marzo 2017, è stato convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017, per cui viene abrogato defintivamente il lavoro occasionale accessorio, viene confermato il periodo transitorio per tutto il 2017 in cui possono essere utilizzati i buoni acquistati prima dell'entrata in vidore del D.L. n. 25/2017.
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