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Quando si licenzia per giustificato motivo soggettivo
Si può licenziare per giustificato motivo soggettivo quando ricorrono eventi e fatti attinenti esclusivamente il rapporto contrattuale com'è chiaramente definito dall'art. 3 della legge  604/1966, "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro". Questo è caratterizzato dall'inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto a quello per la giusta causa, ed è eslusivamente a carico del lavoratore (del prestatore di lavoro). Il rapporto di lavoro non cessa immediatamente e devono essere rispettati i termini del preavviso come previsto dai CCNL. Nel caso il licenziamento è intimato senza il preavviso, è dovuta, da parte del datore di lavoro, l'indennita per il mancato preavviso.
Generalmente nei contratti collettivi si trova la tipizzazione dei casi che prevedono determinati fatti che legittimano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.  I casi previsti non sono vincolanti per i giudici chiamati a verificare la legittimità del licenziamento.
L'inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto a quello per la giusta causa,  il giustificato motivo soggettivo può  rientrare nelle seguenti situazioni:
  • atti d'insubordinazione del dipendente verso i suoi superiori;
  • assenza ingiustificata oltre quattro giorni consecutivi;
  • dar luogo a una rissa fuori dai reparti di lavorazione, ma comunque all’interno degli spazi aziendali.
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