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Contratto di lavoro a tempo indeterminato 2024
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Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 2024

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 2024 GUIDA AL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 2024

L'instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato si realizza dall'incontro di volontà tra il datore di lavoro e il lavoratore e con l'accettazione della proposta formulata dal datore di lavoro.
Il contratto di lavoro viene formalizzato con la lettera di assunzione, che deve essere consegnata al lavoratore per obbligo di legge, la quale deve contenere:
  • l'identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la decorrenza del rapporto di lavoro con la specificazione se è a tempo indeterminato o determinato e se determinato, la durata dello stesso;
  • l’orario di lavoro;
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica, le mansioni assegnate al lavoratore;
  • l'indicazione della retribuzione base e tutti gli altri elementi retributivi;
  • il numero d'iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (LUL);
  • la durata del periodo di prova (prevista dai contratti collettivi di categoria).
Inoltre, il datore di lavoro deve effettuare, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, la comunicazione obbligatoria on line del modello UNILAV presso il sito del Ministero del lavoro.
Si precisa, che il periodo di prova la cui durata è prevista dai contratti collettivi di categoria, può essere effettuato solo all'interno di un rapporto di lavoro precedentemente formalizzato e regolarizzato. Qualsiasi periodo di prova effettuato fuori di un rapporto di lavoro regolarizzato, è lavoro in nero.
Durante il periodo di prova, le parti, possono recedere liberamente senza vincoli dal rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova è regolato dalle norme sul licenziamento e le dimissioni.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 2024

I soggetti per la costituzione contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono:
  • il prestatore di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 del c.c., «è lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore»;
  • il datore di lavoro, «è datore di lavoro chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione».
Esiste una netta differenza tra imprenditore e datore di lavoro, considerato che non tutti i datori di lavoro svolgono un'attivita giuridicamente costituita nella forma d'impresa, anche se nella pratica comune i due termini sono usati come equivalenti. Le norme contenute nel libro V del codice civile, che fanno riferimento al datore di lavoro inprenditore di cui all'art. 2094 c.c., si applicano anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con datori di lavoro non formalmente costituiti nell'esercizio d'impresa e anche nei confronti di datori di lavoro non imprenditori in quanto compatibili  con l'art. 2239 c.c. .
Il codice civile pur disciplinando il rapporto di lavoro subordinato, non da nessuna indicazione sulla natura contrattuale o meno che da origine al rapporto, il che ha fatto sorgere numerosi dubbi sulla natura contrattuale del rapporto di lavoro.
Attualmente la dottrina prevalente  e la  giurisprudenza sono concordi nel sostenere la natura contrattuale del lavoro subordinato, edenziando che esso è sempre determinato dall'incontro di volontà tra il datore di lavoro e il lavoratore, evidenziando una limitata rilevanza civilistica del contratto di lavoro:
  • le parti hanno una ridotta autonomia negoziale;
  • le regole della generalità dei negozi giuridici, sono spesso sostituite da regole peculiari e specifici del contratto di lavoro;
  • le parti regolano solo in minima parte il contratto di lavoro in quanto i suoi effetti sono già stabiliti da una legislazione prottetiva e garantista non derogabile.

Natura giuridica del contratto di lavoro
Nozione e natura giuridica del contratto di lavoro: si riconduce alla categoria dei contratti di scambio.
Pertanto, il contratto di lavoro è:
  • oneroso: essendo necessaria l’esistenza di una retribuzione;
  • sinalagmatico: trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive;
  • commutativo: nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni e controprestazioni;
  • eterodeterminato: il contratto di lavoro è in gran parte predeterminato per l'automatico recepimento delle disposizioni di legge e del contratto collettivo, limitanto notevolmente l'autonomia negoziale delle parti.
Il contratto di lavoro instaurato tra il datore di lavoro e il lavoratore, origina un rapporto complesso dato dall'insieme degli elementi che determinano la posizione giuridica delle parti. Le obbligazioni che scaturiscono dal contratto sono: per il lavoratore l'obbligo di prestare un'attività lavorativa, per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere una retribuzione; intorno a queste, anche se separate e non definite nel contratto, sorgono una serie di situazioni soggettive quali, diritti, doveri e obblighi.
Pur collocandosi sullo stesso piano il contratto collettivo e il contratto individuale, per la funzione di tutela svolta dal primo, il contratto indivuduale non può derogare alle disposizione del contratto collettivo. E' ammessa la derogabilità in " melius" ma non in "peius".
L'eventuale inserzioni di clausole peggiorative nel contratto individuale, comporta la nullità delle stesse e l'inserimento automatico delle corrispondenti clausole previste dal contratto collettivo.

Qualificazione del rapporto di lavoro

Nella qualificazione del rapporto di lavoro, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia, deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento, le quali possono anche evidenziare che il rapporto lavorativo si è invece realizzato nelle forme proprie della subordinazione.
Se è logico che il lavoratore non possa rinunciare con un atto di autonomia individuale a singoli benefici predisposti in suo favore mediante disposizioni inderogabili (art. 2113 c.c.), a maggior ragione deve essergli inibito di rinunciare in blocco al complesso delle tutele scegliendo di non qualificare il lavoro come non subordinato quando invece lo è.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro come espresso dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, riprendendo quanto già espressamente affermato: prima,  dalla L. 18 aprile 1962 n. 230, successivamente anche dalla con la legge 28 giugno 2012, n. 92, che riformava il decreto 368/2001 sui contratti a termine, le quali dettando la regola generale in base al quale il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato, ribadivano l'eccezionalità dei contratti a termine.
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