Come denunciare un rapporto di lavoro in nero
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Come denunciare un rapporto di lavoro in nero
Se stai lavorando in nero o hai avuto un rapporto di lavoro in nero per tutelarti e avere riconosciuti tutti i diritti economici e previdenziali, puoi denunciare un rapporto di lavoro in nero agli organi competenti e proporre un giudizio presso il Tribunale competente.
In questa pagina potrai leggere alcuni argomenti utili che ti aiuteranno a tutelarti nel mondo del lavoro:
- il termine prescrizionale entro cui si può denunciare un rapporto di lavoro irregolare;
- come denunciare un rapporto di lavoro in nero;
- l'efficacia degli accordi conciliativi ex artt. 410 e 411 c.p.c. e giudiziali sugli accertamenti ispettivi;
- il lavoro nero e le sanzioni per il lavoratore;
- consigli utili.
Termine prescrizionale entro cui si può denunciare un rapporto di lavoro in nero
Il termine prescrizionale entro cui si può proporre giudizio e denunciare un rapporto di lavoro in nero, è di cinque anni, decorrono dalla cessazione della condotta antigiuridica del datore di lavoro mantenuta per tutto il tempo del rapporto di lavoro in nero. La condotta illecita consistente nell’occupare lavoratori in nero integra un illecito di natura permanente, atteso che la lesione dell’interesse protetto dalla norma non si esaurisce istantaneamente ma si protrae nel tempo e tale protrarsi è strettamente legato alla volontà illecita del datore di lavoro. Essa cessa nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro in nero, ovvero, tale rapporto si interrompe o, ancora, all’atto dell’accertamento da parte dell’organo ispettivo (cd. fictio iuris). Cessata la permanenza, la condotta può dirsi esaurita e l’illecito consumato. Pertanto, il termine per la prescrizione di cinque anni inizia dalla regolarizzazione o dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Come denunciare un rapporto di lavoro in nero
Oltre il il 90% dei rapporti di lavoro in nero vengono imposti dal datore di lavoro, lo scopo è di ottenere un beneficio economico determinato dal mancato versamento dei contributi pevidenziali e assistenziali e di tutti gli oneri sociali, che comporta una riduzione dei costi di produzione e dei costi dei servizi. Inoltre, i lavoratori in nero sono soggetti più facili da gestire per gli orari di lavoro e possono essere licenziati con facilità. La restante percentuale di rapporti di lavoro in nero, sono concordati con i lavoratori, i quali hanno il beneficio di non dover dichiarare i redditi per poter continuare a percepire indebitamenti la disoccupazione ed altre eventuali misure pubbliche di sostegno al reddito.
Il lavoratore in nero che vuole tutelarsi e avere riconosciuti tutti i diritti di carattere economico, previdenziale e assistenziale, ha gli strumenti per farlo:
- presentare una denuncia per un rapporto di lavoro in nero presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- proporre un giudizio, con il patrocinio di un legale, presso il Tribunale del Lavoro competente.
La denuncia presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, (sedi nazionali dell'Ispettorato e sedi dell'Ispettorato della Sicilia) avrà lo scopo di avere riconosciuto il rapporto di lavoro con il relativo riconoscimento dei contributi assistenziali e previdenziali e il riconoscimento dei diritti che hanno la marcata finalità protettiva e garantista:
- il diritto alla tutela della malattia e gli infortuni sul lavoro;
- il riconoscimento di riposi e ferie;
- i limiti di orario di lavoro;
- il diritto a una retribuzione come prevista dai contratti;
- la tutela contro i licenziamenti illegittimi.
La proposizione di un giudizio presso il Tribunale del Lavoro, avrà lo scopo del riconoscimento dei crediti patrimoniali rivendicati relativi al rapporto di lavoro in nero.
La denuncia di un rapporto di lavoro in nero deve essere presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, il quale tramite un Ispettore del Lavoro, raccoglie la denuncia sotto forma di richiesta d'intervento di cui copia sarà rilasciata al lavoratore. In alternativa, nel caso si fosse impossibilitati a presentare la denuncia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, essa può essere presentata presso la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, i quali provvederanno a trasmetterla agli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti.
La denuncia del rapporto di lavoro in nero va fatta personalmente, non vengono tenute in considerazione le denuncie anonime. Le organizzazioni sindacali, enti e istituzioni pubbliche, possono segnalare eventuali violazioni in materia di lavoro.
Per la presentazione della denuncia per un rapporto di lavoro in nero, il lavoratore deve essere i grado di fornire agli organi ispettivi tutte le notizie utili per l'accertamento del rapporto stesso:
- i dati del datore di lavoro con la denominazione, la sede e il legale rappresentante;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la sede di lavoro;
- l'orario di lavoro;
- le mansioni svolte;
- le retribuzioni percepite o da percepire;
- tutte le informazioni utili ai fini della determinazione e qualificazione del rapporto di lavoro.
Acquisita la denuncia, l'Ispettorato del Lavoro dopo aver rilevato che non ci sono chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, attiverà la procedura conciliativa prevista ex art. 11 del d.lgs. n. 124/2004. Vengono convocate le parti, che possono farsi assistere da rappresentanti delle associazioni sindacali o dai professionisti abilitati. La legge non prevede alcun termine entro il quale avviare la procedura, ma tenuto conto delle finalità deflative dell’istituto, si provvederà a convocare le parti nel più breve tempo possibile. In caso di accordo, il verbale, sottoscritto dal funzionario e dalle parti, acquisisce piena efficacia. Durante il tentativo di conciliazione monocratica, per trovare una soluzione alla controversia, le parti possono farsi reciproche concessioni in cui assume particolare rilevanza il ruolo del conciliatore che è parte attiva tra le posizioni del lavoratore e del datore di lavoro.
L’accordo conseguito è una manifestazione di volontà, comune e consensuale, del datore di lavoro e del lavoratore in merito:
- alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorrente o intercorso tra le parti;
- all'accettazione dei termini inseriti nel verbale di conciliazione.
Il rispetto dei termini dell'accordo con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e del pagamento al lavoratore delle spettanze retributive concordate, estingue il procedimento ispettivo. Pertanto, non si da corso all'accertamento e non vengono sanzionate le eventuali violazioni rilevate. Giova ricordare che, per effetto dell'art. 38, del D.lgs. 183/2010, il verbale di conciliazione monocratica costituisce titolo esecutivo stragiudiziale: “il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata”.
Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione per mancato accordo o assenza delle parti, si darà avvio agli accertamenti ispettivi. Al termine degli accertamenti, nel caso di riconoscimento del rapporto di lavoro, saranno comminate al datore di lavoro le sanzioni amministative relative alle violazioni contestate. Inoltre, gli organi di vigilanza preposti, provvederanno al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali con le relative sanzioni civili per omesso versamento degli stessi.
Efficacia degli accordi conciliativi e giudiziali sugli accertamenti ispettivi
E' il caso di sottolineare che, i lavoratori che hanno sottoscritto dei verbali di accordo conciliativo ex artt. 410 e 411 c.p.c. e giudiziale, con esclusione della conciliazione monocratica, possono comunque presentare denuncia per irregolare occupazione. In questo caso può essere riconosciuto solo il rapporto di lavoro e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso al datore di lavoro possono essere contestate le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di lavoro. L'efficacia degli accordi conciliativi ex artt. 410 e 411 c.p.c. e giudiziali, non possono estendersi né alle sanzioni amministrative né ai contributi previdenziali non prescritti: i lavoratori possono disporre solo dei propri crediti retributivi, in quanto disponibili, per cui i contenuti di tali accordi non sono vincolanti né per gli organi di vigilanza, né per gli istituti previdenziali (INPS, INAIL). Nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia acquisito la prova di violazioni amministrative o di omissioni contributive, il contenuto di eventuali accordi conciliativi, intervenuti tra il datore di lavoro e i lavoratori, non esplica alcuna efficacia rispetto agli esiti dell'accertamento. Oltretutto, resta comunque il fatto che gli accordi conciliativi ex artt. 410 e 411 c.p.c. e giudiziali, hanno valore ed effetto vincolante solo tra le parti e limitatamente ai diritti di cui esse possono disporre, mentre, riguardo agli aspetti pubblicistici del rapporto di lavoro, la cui tutela è demandata ad appositi uffici, come l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, gli accordi conciliativi non determinano alcun vincolo “qualificatorio”, rimanendo “res inter alios acta” di diritto privato”.
A tal proposito:
sentenza n. 3344/2005, della Suprema Corte di Cassazione con la quale ha affermato che: “che l’oggetto e i contenuti della conciliazione (giudiziale e collegiale) non possono rivestire alcuna efficacia vincolante nei confronti dei terzi, soprattutto se si considerano quei terzi particolarmente qualificati come «quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti”;
sentenza n. 23799 del 7 novembre 2014, della Suprema Corte di Cassazione con la quale ha affermato che “i verbali di conciliazione stipulati avanti alla commissione provinciale di conciliazione hanno efficacia tra le parti ma non vincolano gli Uffici o gli Enti titolari di interessi pubblici, come l’INPS, i quali non incontrano limite probatorio nell’accertamento della natura e delle modalità del rapporto intercorso tra le parti”.
Lavoro nero sanzioni per il lavoratore
Le sanzioni per l'occupazione irregolare di lavoratori sono tutte a carico del datore di lavoro, il lavoratore in quanto considerato la parte debole del rapporto non rischia alcuna sanzione, tranne in alcuni casi particolari che saranno illustrati di seguito, possono essere comminate sanzioni per il lavoratore per lavoro nero.
Nel caso di un rapporto di lavoro in nero:
- se durante un controllo emerge che il lavoratore abbia fatto richiesta di indennità di disoccupazione (NASPI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito erogate da enti pubblici (Stato Inps, comuni ecc.) viene data notizia di reato alla Procura della Repubblica per il reato di "falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico", art. 483 codice penale, punito con la reclusione fino a due anni;
- se poi oltre ad averne fatto richiesta il lavoratore che lavora in nero sia anche percettore di indennità di disoccupazione (NASPI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito, ha anche commesso il reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello stato" art. 316/ter c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96, in luogo della reclusione viene applicata la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro. Oltre alle sanzioni penali e amministrative il lavoratore decade dal beneficio e resta salvo il diritto dell'Inps o dell'Ente erogatore di recuperare tutte le somme indebitamente percepite oltre al risarcimento del danno.
Nel caso di un rapporto di lavoro regolarizzato:
- per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che la condotta sia addebitale al lavoratore.
Consigli utili
Occorre precisare che, la denuncia di un rapporto di lavoro in nero agli organi ispettivi non basta per avere riconosciuto il rapporto di lavoro con le caratteristiche dichiarate. Gli organi ispettivi, possono procedere al riconoscimento del rapporto di lavoro, solo sulla base degli elementi di prova raccolti. Per un rapporto di lavoro in nero concluso, è onere del lavoratore, che ha presentato denuncia, fornire prove documentali e/o testimoniali che saranno poi verificate e valutate dall'organo ispettivo. Per i lavoratori trovati intenti a prestare attività lavorativa in nero, basta la dichiarazione rilasciata nel giorno dell'ispezione per aver riconosciuto il rapporto di lavoro, salvo poi accertare il periodo effettivo e le modalità di svolgimento dello stesso. Pertanto, si consiglia ai lavoratori che sono in costanza di rapporto di lavoro in nero, che vogliono garantirsi in futuro la possibilità di poter denunciare il rapporto di lavoro irregolare e il riconoscimento dello stesso e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè, tutte le differenze retributivi, tramite la preposizione di un giudizio, di procedere ad acquisire quanti più elementi di prova possibile del rapporto di lavoro come ad esempio:
- eventuali contatti intrattenuti nell'esercizio dell'attività lavorativa;
- eventuali clienti abituali che possono testimoniare la presenza del lavoratore nel tempo;
- copie di documenti con firma che sono stati trattati dal lavoratore;
- copie di fatture eventualmente firmate;
- nomi di fornitori con cui si sono intrattenuti rapporti aziendali;
- nomi di colleghi di lavoro e i periodi con cui si è avuto modo di collaborare;
- tutto quanto possa essere utile al fine di provare la presenza in azienda.
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