Lavoro occasionale autonomo 2024 - lavorarefacile.it

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Lavoro occasionale autonomo 2024

Il lavoro occasionale autonomo è riconducubile al lavoro autonomo «è  lavoro autonomo, quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222 c.c.)
Qualsiasi attività di lavoro saltuaria che non presenta la caratteristicha di continuità, di professionalità e che viene svolta in assenza di coordinamento con il committente, può essere definita come prestazione di lavoro occasionale autonomo .
La prestazione di lavoro occasionale autonomo, può essere svolta da tutti i lavoratori che desiderano realizzare piccoli guadagni senza avviare una vera e propria attività formalmente costituita, che per tale ragione, sono esonerati dall’apertura di una partita Iva sensi dell'art.5 del D.P.R. 633/72.
La prestazione di lavoro  occasionale autonomo, viene fiscalmente inquadrata tra i redditi diversi di cui all'art. 67, T.U.I.R. 22/12/1986 n° 917, in quanto deriva da una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c. svolta occasionalmente. Il reddito non è assoggettato a contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44  D.L.269/2003, sempre che nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti dal prestatore non supera i 5.000,00 €. Sotto il profilo previdenziale, dal 1° gennaio 2004 i redditi imponibili superiori ai 5000,00 euro, corrisposti da tutti i committenti occasionali, sono invece sottoposti  ad assicurazione con conseguente iscrizione nella gestione separata INPS.
Il prestatore di lavoro occasionale autonomo, ai sensi dell'art. 2222  c.c., deve rilasciare al committente una ricevuta di prestazione occasionale, quest'ultimo, deve provvedere ad effettuare una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%, che deve versare con modello F.24 secondo le scadenze e adempimenti previsti in materia fiscale.
La ricevuta deve essere completa con l'indicazione dei seguenti elementi obbligatori:
  • data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • dati personali;
  • generalità del committente;
  • corrispettivo lordo concordato;
  • ritenuta d’acconto (pari al 20% del compenso lordo);
  • l’importo netto che verrà corrisposto dal committente.
Inoltre, al fine di dare dimostrazione della genuinità della prestazione e per adempiere alle norme in materia fiscale, al momento della corresponsione del compenso deve opporre una marca da bollo che se superiore a 77,47  euro, deve essere di 2 euro, la quale oltre ad adempiere alle norme in materia fiscale, il documento risultera avente una data certa e certificata (annullare la marca).

Lavoro  occasionale autonomo 2024: la comunicazione preventiva obbligatoria
Al fine di contrastare l'uso distorto di questa forma contrattuale per mascherare e coprire rapporti di lavoro in nero, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro 146/2021, introduce, per il committente, l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro,  dell’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali .
Le modalità di trasmissione della comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (luogo dove si svolge la prestazione), avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con quelle previste per i lavoratori intermittenti cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81.
La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni:
  • on line, attraverso il sito intenet servizi.lavoro.gov.it;
  • tramite pec, trasmettendo il  modello “UNI-intermittente”;
  • via sms;
  • tramite app;
  • via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).
In attesa di ulteriori specificazioni, la comunicazione, va effettuata inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro (vedi elenco completo).
I committenti, dovranno conservare una copia della comunicazione da mostrare al personale ispettivo in caso di verifica.
La comunicazione dovrà contenere:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
Gli elementi su indicati, possono essere inseriti direttamente nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa.
In caso di mancata o ritardata comunicazione, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, è prevista, per il committente, l’applicazione  della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Inoltre, i lavoratori occasionali autonomi per cui si è omessa o ritardata la comunicazione prima dell’inizio della prestazione lavorativa, rientrano nel computo del 10% dei lavoratori in nero ai fini della sospensione dell'attività imprenditoriale.
L'obbligo della comunicazione nasce dalla modifica dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale, includendo nel calcolo del 10% anche i lavorartori autonomi occasionali.
Pertanto, l'obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
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