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Lavoro in somministrazione durata e limiti
Voci correlate
Il lavoro in somministrazione durata e limiti
Fare esperienze di lavoro anche per periodi brevi o accettare lavori anche non in linea con le proprie aspirazioni per periodi temporanei, può risultare utile per cominciare a conoscere meglio il mondo del lavoro in rapida e costante mutazione.
Oltre ai contratti di lavoro classici, ovvero, lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato, in questa sezione vengono presentati altri strumenti utili come fare esperienza anche per brevi periodi nel mondo del lavoro:

Lavoro in somministrazione durata e limiti
Lavoro  in somministrazione, ex lavoro interinale, è stato introdotto per la  prima volta nel nostro ordinamento dal D.lgs. 276/2003 e può essere a tempo determinato o indeterminato. Consiste nella fornitura di manodopera da parte di un soggetto autorizzato ad un utilizzatore.
I soggetti coinvolti sono:
  • l'impresa utilizzatrice;
  • le agenzie di  somministrazione;
  • i lavoratori.
Il contratto di somministrazione di manodopera, deve essere stipulato in forma scritta la cui mancanza determina la nullità dello stesso e i lavoratori vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda utilizzatrice.
Si compone di 2 contratti funzionalmente collegati tra loro:
  • il contratto di lavoro stipilato tra l'agenzia di  somministrazione e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto commerciale, avente natura privatistica, tra il sogetto utilizzatore e l'agenzia di somministrazione e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ai lavoratori utilizzati in somministrazione, che dipendono formalmente dal somministratore, a parità di mansioni svolte, spetta una retribuzione di base non inferiore a quella dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Il pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico dell'agenzia di somministrazione.
Il D.lgs. n. 81/2015, ha modificato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing):
  • ha  eliminato le limitazioni previste, estendendo la possibilità di  somministrazione a qualsiasi attività e tipologia di lavoratori;
  • ha introdotto solo un limite di tipo quantitativo.
Infatti, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing), può essere utilizzato fino al massimo del 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore con riferimento alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. La contrattazione collettiva può modificare la percentuale massima del 20%, applicabile dall’utilizzatore.
Inoltre, rimane la possibilità di utilizzare apprendisti nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato.
In ogni caso la contrattazione collettiva dell'utilizzatore può modificare quanto sopra detto.
Fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati.
La disciplina dei contratti a termine si applica generalmente al contratto di somministrazione a tempo determinato. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore in cui sono possibili 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi (in alcuni casi previsto dai contratti collettivi applicati il contratto può essere prorogato fino a 8 volte).
 
L’articolo 10 del D.D.L. (collegato lavoro) introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro, contenuta nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81).

Somministrazione di lavoro - Durata massima
Per determinare la durata massima dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato diretto e somministrazione a termine, vanno considerati anche i contratti di lavoro a termine effettuate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

Somministrazione di lavoro - Limite quantitativo
I limiti quantitativi di utilizzo di lavoratori in somministrazione a termine non si applicano se i soggetti assunti rientrano nei seguenti casi:
  • lavoratori assunti per l'avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche non uniformemente in aree geografiche e comparti merceologici;
  • lavoratori assunti da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società; per le società già costituite il periodo rimanente dei quattro anni dalla costituzione;
  • lavoratori assunti per le attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2;
  • lavoratori assunti per specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di determinare opere audiovisive;
  • per la sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti  di età superiore a 50 anni;
  • lavoratori assunti dall'agenzia di  somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori assunti con età compresa tra i 15 e i 24 anni (lavoratori svantaggiati);
  • lavoratori assunti non in possesso di diploma di scuola media superiore o professionale;
  • lavoratori assunti che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lav. svantaggiati);
  • lavoratori adulti che vivono solo con una o più persone a carico (lavoratori svantaggiati);
  • lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto indicato;
  • lavoratori che appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE con la necessità di migliorare la formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (lavoratori svantaggiati).

Somministrazione di lavoro - Obbligo della causale
Nei contratti di somministrazione a tempo determinato  la causale non è obbligatoria per i contratti di durata superiore ai 12 mesi , qualora il lavoratore somministrato sia:
  1. un disoccupato che gode da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di un ammortizzatore sociale;
  2. sia privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lavoratori svantaggiati);
  4. non in possesso di diploma di scuola media superiore o professionale o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lavoratori svantaggiati);
  5. abbiano superato i 50 anni di età (lavoratori svantaggiati);
  6. lavoratori adulti che vivono solo con una o più persone a carico (lavoratori svantaggiati);
  7. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto indicato;
  8. lavoratori che appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE con la necessità di migliorare la formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (lavoratori svantaggiati).

Superamento del limite di 24 mesi per in contratti a tempo determinato
Viene soppressa  la disciplina transitoria  più volte prorogata e attualmente valida fino al 30 giugno 2025,  relativa alla possibilità di superamento del limite di 24 mesi, anche non continuativi, senza che questo si trasformi a tempo indeterminato, a condizione che il contratto di lavoro tra l'agenzia e il lavoratore sia stato originariamente stipulato a tempo determinato e che successivamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'agenzia e il lavoratore e comunicato all'utilizzatore.

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